Art. 12.

      1. Dopo l'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 2-terdecies. - 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento dell'agente del demanio, su proposta non

 

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vincolante dei dirigente della competente filiale, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dalla medesima filiale, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies.
      2. La proposta di cui al comma 1 è formulata entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-duodecies. Il provvedimento dell'agente del demanio è emanato entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta.
      3. Il dirigente della filiale dell'agenzia del demanio formula la proposta di cui al comma 1, nei termini indicati al comma 2, anche in caso di inerzia dei soggetti tenuti al parere. L'agente del demanio effettua la destinazione dei beni di cui al comma 1, nei termini indicati al comma 2, anche in caso di inerzia dei soggetti tenuti alla proposta ed al parere.
      4. Anche prima dell'emanazione del provvedimento dell'agente del demanio di cui al comma 1, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile. Nei casi previsti dall'articolo 2-quaterdecies, comma 2, della presente legge, dopo la destinazione dei beni immobili confiscati, l'agente del demanio, in caso di inerzia del comune subentra ad esso, nell'applicazione del citato secondo comma dell'articolo 823 del codice civile, e senza pregiudizio delle restituzioni e dei danni.

      Art. 2-quaterdecies. - 1. L'amministratore di cui all'articolo 2-sexies versa all'ufficio del registro:

          a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

          b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati

 

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di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente competente dell'agenzia del demanio è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

          c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell'Agenzia del demanio, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente competente dell'Agenzia del demanio.

      2. I beni immobili sono:

          a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

          b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;

          c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.

      3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:

          a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

          b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia del demanio;

          c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima

 

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sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

      4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies della presente legge, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-duodecies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-terdecies.
      5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'ufficio del registro.
      6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia del demanio procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, sentito il direttore generale dell'agenzia stessa.
      7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-terdecies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.
      8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

      Art. 2-quinquiesdecies. - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2-quaterdecies affluiscono in un fondo, istituito presso il competente ufficio territoriale del Governo, per l'erogazione nei limiti delle

 

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disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di:

          a) risanamento di quartieri urbani degradati;

          b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;

          c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;

          d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.

      2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:

          a) i comuni ove sono siti gli immobili;

          b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, e le associazioni sociali che dimostrano di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.

      3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di un apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

 

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      4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.
      5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.
      6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-duodecies, 2-terdecies, 2-quaterdecies e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non sono state esaurite le procedure di liquidazione o non è stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-terdecies».